Art. 1

Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati

In vigore dal 31 ott 2016
Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati 1.   Le operazioni di un ente in strumenti derivati sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, se in qualsiasi momento nel corso dei due anni precedenti il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato il 10 % dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i deflussi netti di liquidità sono calcolati senza la componente del deflusso aggiuntivo di cui all'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati (Art. 1 Regolamento (UE) 2017/208) — Testo vigente | Portale Normativo