Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 28 ott 2016
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1903:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo