Art. 52
Misure temporanee degli Stati membri relative a un pericolo imminente
In vigore dal 26 ott 2016
Misure temporanee degli Stati membri relative a un pericolo imminente
1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'introduzione o lo spostamento nel suo territorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi o da determinati altri Stati membri comporti un rischio connesso agli organismi nocivi di livello inaccettabile concernente l'ingresso, l'insediamento e la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo valutato rispondente alle condizioni per essere inserito nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che tale rischio non sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, e all', tale Stato membro invia alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica scritta delle misure dell'Unione che vorrebbe fossero adottate, unitamente a una motivazione tecnica o scientifica di tali misure.
2. Se uno Stato membro ritiene che le misure dell'Unione di cui al paragrafo 1 non siano, o non possano essere, adottate in tempo utile per attenuare il rischio di cui a detto paragrafo, può adottare misure temporanee per proteggere il suo territorio dal pericolo imminente. Tali misure temporanee e la motivazione tecnica delle stesse sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Qualora riceva la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta immediatamente se il rischio di cui al paragrafo 1 sia adeguatamente attenuato dalle misure di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, e all', o se debbano essere adottate nuove misure a norma di tali articoli.
4. Qualora, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, concluda che il rischio di cui al paragrafo 1 non sia adeguatamente attenuato dalle misure temporanee adottate dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, o se tali misure sono sproporzionate o non adeguatamente motivate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere che dette misure debbano essere abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti tale atto di esecuzione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso adottate.
Tali atti di esecuzione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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