Art. 3

Definizione degli organismi nocivi da quarantena

In vigore dal 26 ott 2016
Definizione degli organismi nocivi da quarantena Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1; b) non è presente nel territorio, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera a), oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettere b) e c); c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 3; d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 4, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente; e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.
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Definizione degli organismi nocivi da quarantena (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo