Art. 24

Indagini sugli organismi nocivi prioritari

In vigore dal 26 ott 2016
Indagini sugli organismi nocivi prioritari 1.   Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annualmente, come indicato nell', paragrafi 1 e 2. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda di ciascun organismo nocivo prioritario, consentono, per quanto possibile rispetto alla biologia di ciascun organismo nocivo prioritario e alle condizioni ecoclimatiche, la tempestiva individuazione di tali organismi nocivi con un grado di sicurezza elevato. Le indagini non devono essere effettuate per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente.
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Indagini sugli organismi nocivi prioritari (Art. 24 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo