Art. 2

In vigore dal 26 ott 2016
Il presente regolamento fa salve le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1954 — Testo vigente | Portale Normativo