Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino di paese terzo»: un cittadino di un paese terzo ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2008/115/CE;
2) «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell', punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
3) «decisione di rimpatrio»: una decisione di rimpatrio ai sensi dell', punto 4, della direttiva 2008/115/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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