Art. 9

Norme di valutazione generali per i metodi interni per il rischio di mercato

In vigore dal 24 ott 2016
Norme di valutazione generali per i metodi interni per il rischio di mercato 1.   Quando effettuano una valutazione a norma dell', paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei seguenti documenti: a) la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; b) le relazioni di convalida dell'ente, redatte da esperti indipendenti al momento dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta siano apportate modifiche significative. Tali informazioni comprendono test per dimostrare che tutte le ipotesi adottate nei metodi interni sono adeguate e non sottostimano né sovrastimano il rischio, test retrospettivi specifici elaborati in relazione ai rischi e alle strutture dei portafogli, l'impiego di portafogli ipotetici per garantire che i metodi interni siano in grado di tenere presenti eventuali caratteristiche strutturali particolari, quali un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione; c) notifiche del numero e giustificazione delle cause degli scostamenti nei test retrospettivi quotidiani, osservati nell'anno precedente, in base a test retrospettivi delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio; d) la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni; e) relazioni relative alle visite in loco. 2.   Quando effettuano una valutazione di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti: a) la scelta della metodologia per il VaR applicata dall'ente; b) il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento; c) giustificazione e logica sottostante qualora un fattore di rischio sia incorporato nel modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente ma non nel modello di misurazione del rischio; d) l'insieme dei fattori di rischio incorporati relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detiene posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; e) il numero dei segmenti di scadenza in cui è divisa la curva di rendimento; f) la metodologia applicata per tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse; g) l'insieme dei fattori di rischio modellizzati corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; h) il numero dei fattori di rischio utilizzati per rilevare il rischio di strumenti di capitale; i) la metodologia applicata per valutare il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici; j) i risultati passati delle variabili proxy utilizzate nel modello, con valutazione del loro impatto sulle metriche del rischio; k) la lunghezza delle serie temporali utilizzate per il VaR; l) la metodologia applicata per determinare il periodo di stress per lo sVaR e l'adeguatezza del periodo di stress scelto per i portafogli di riferimento; m) le metodologie applicate nel modello di misurazione dei rischi per tenere conto delle non linearità delle opzioni, in particolare se l'ente utilizza metodi di approssimazione Taylor invece della rivalutazione piena, e di altri prodotti, nonché per tenere conto del rischio di correlazione e del rischio di base; n) le metodologie applicate per rilevare il rischio di base associato al nome e l'indicazione se siano sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche; o) le metodologie adottate per tenere conto del rischio di evento; p) per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC), le metodologie applicate per determinare gli orizzonti di liquidità per posizione, oltre alle PD, alle LGD e alle matrici di migrazione utilizzate nella simulazione di cui all'articolo 374 del regolamento (UE) n. 575/2013; q) per il metodo interno per la negoziazione di correlazione, le metodologie applicate per rilevare i rischi di cui all'articolo 377, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le ipotesi sulle correlazioni tra i pertinenti fattori di rischio oggetto della modellizzazione. 3.   Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione. Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.
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