Art. 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In vigore dal 20 ott 2016
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017 al rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS). 2.   Il rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nelle circostanze indicate al paragrafo 1 è rilasciato immediatamente nella zona dove è stato catturato. 3.   Entro il 1o maggio 2017, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero presentano alla Commissione dati supplementari sui rigetti in aggiunta a quelli forniti nella raccomandazione comune del 4 luglio 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati di cui al paragrafo 3 al massimo entro luglio 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:87:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/87) — Testo vigente | Portale Normativo