Art. 1

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

In vigore dal 19 ott 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Identificazione delle controparti e di altri soggetti Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare: a) il beneficiario, se persona giuridica; b) l'intermediario; c) la controparte centrale; d) il partecipante diretto; e) la controparte, se persona giuridica; f) il soggetto segnalante.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Lato della controparte 1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10. 2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore. 3.   Per i future e i forward diversi da future e forward relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore. 4.   Per gli swap relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore. 5.   Per gli swap relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli swap di base (basis swap), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore. 6.   Per gli swap valutari (cross-currency swap) e gli swap e i forward relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore. 7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. 8.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore. 9.   Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore. 10.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Articolo 3 ter Costituzione di garanzia 1.   Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale né margine di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “senza garanzia”. 3.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che in relazione al contratto derivato la controparte segnalante deve costituire regolarmente solo il margine di variazione, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia parziale». 4.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante debba costituire il margine iniziale e debba costituire regolarmente margini di variazione e che l'altra controparte debba o costituire solo margini di variazione o non debba costituire alcun margine in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia unilaterale». 5.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti debbano costituire il margine iniziale e debbano costituire regolarmente margini di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “pienamente garantito”.»; 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Specifica, identificazione e classificazione dei derivati 1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2.   Il derivato è specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato come uno dei seguenti contratti derivati: a) contratto finanziario differenziale; b) contratto su tassi a termine del tipo forward rate agreement; c) forward; d) future; e) opzione; f) scommessa sul differenziale (spreadbet); g) swap; h) swaption; i) altro. 3.   Il derivato è specificato nel campo 2 della tabella 2 dell'allegato come una delle seguenti classi di attività: a) materie prime e quote di emissione; b) crediti; c) valute; d) azioni; e) tassi di interesse. 4.   Se il derivato non rientra in una delle classi di attività di cui al paragrafo 3, nella segnalazione le controparti specificano la classe di attività a cui il derivato si avvicina di più. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività. 5.   Il derivato è indicato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato utilizzando, a seconda dei casi: a) il codice ISIN (International Securities Identification Number — numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 o un codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (Alternative Instrument Identifier Code — AII), a seconda del caso, fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) il codice ISIN, dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014. Se viene utilizzato un codice AII, riportare il codice completo. 6.   Il codice AII completo di cui al paragrafo 5 è il risultato della concatenazione dei sei elementi seguenti: a) il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 della sede di negoziazione in cui il derivato è negoziato, costituito da 4 caratteri alfanumerici; b) il codice, assegnato dalla sede di negoziazione, associato in modo univoco ad uno strumento sottostante e tipo di regolamento particolari e ad altre caratteristiche del contratto, costituito da un massimo di 12 caratteri alfanumerici; c) un carattere unico, che indica se lo strumento è un'opzione o un future, costituito dalla lettera «O» se si tratta di un'opzione e «F» se si tratta di un future; d) un carattere unico, che indica se l'opzione è put o call, costituito dalla lettera «P» per l'opzione put e dalla lettera «C» per l'opzione call; se, in base alla lettera c), lo strumento è stato individuato come un future, la lettera da inserire è «F»; e) la data di esercizio o la data di scadenza del contratto derivato specificata nel formato della norma ISO 8601: AAAA-MM-GG; f) il prezzo di esercizio dell'opzione, indicato utilizzando un massimo di 19 cifre, inclusi massimo cinque decimali, senza zeri iniziali o finali. Come separatore decimale è utilizzato il punto. Non sono ammessi valori negativi. Se lo strumento è un future, il prezzo strike è pari a zero. 7.   I derivati identificati con il codice ISIN secondo ISO 6166 o con un codice AII sono classificati nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692. 8.   I derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati mediante un codice designato. Il codice è: a) unico; b) neutro; c) affidabile; d) open source; e) scalabile; f) accessibile; g) disponibile a costi ragionevoli; h) soggetto ad un adeguato quadro di governance. 9.   Fino all'approvazione da parte dell'ESMA del codice di cui al paragrafo 8, i derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati usando un codice CFI secondo ISO 10692. (*1)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;" 4) sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Identificativo unico dell'operazione 1.   La segnalazione viene identificata mediante un identificativo unico globale dell'operazione approvato dall'ESMA o, in mancanza, mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti. 2.   In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico dell'operazione da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico come segue: a) per le operazioni eseguite e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla controparte centrale (CCP) per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte; b) per le operazioni eseguite ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico è generato dalla sede di esecuzione per il suo membro; c) per le operazioni confermate e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte; d) per le operazioni confermate a livello centrale mediante mezzi elettronici ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma; e) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue: i) per le operazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti finanziarie; ii) per le operazioni tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione; iii) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui ai punti i) e ii), l'identificativo unico dell'operazione è generato dal venditore. 3.   La controparte che genera l'identificativo unico dell'operazione lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione. Articolo 4 ter Sede di esecuzione La sede di esecuzione del contratto derivato è indicata nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato come segue: a) fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014: i) per le sedi di esecuzione nell'Unione, mediante il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 pubblicato sul sito web dell'ESMA nel registro contenente le informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (*2); ii) per le sedi di esecuzione esterne all'Unione, mediante il MIC secondo ISO 10383 incluso nell'elenco dei codici MIC tenuto e aggiornato dall'ISO e pubblicato sul sito web dell'ISO; b) dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, mediante il MIC secondo ISO 10383. (*2)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»;" 5) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data: a) contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012; b) contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.»; 6) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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