Art. 2

In vigore dal 18 ott 2016
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella e che si trova all'interno di un macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alla norma europea di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di controllo della qualità per le analisi di campioni da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1843 — Testo vigente | Portale Normativo