Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 ott 2016
Disposizioni transitorie
1. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni accompagnate da un certificato sanitario per le preparazioni di carni rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.
2. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati accompagnate da un certificato sanitario per prodotti a base di carne e prodotti trattati rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.
3. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di equidi destinate al consumo umano accompagnate da un certificato EQU rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.
Storico versioni
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