Art. 2

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

In vigore dal 14 ott 2016
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue: 1) all' sono aggiunte le seguenti lettere t) e u): «t)   «conservazione»: qualsiasi azione, diversa dalla coltivazione e dalla raccolta, effettuata sui prodotti, ma che non si configura come trasformazione quale definita alla lettera u), comprese tutte le azioni di cui alla lettera n) dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), ed esclusi l'imballaggio o l'etichettatura del prodotto; u)   «trasformazione»: qualsiasi azione di cui all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'uso di sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Le operazioni di imballaggio o di etichettatura non sono considerate trasformazione. (*9)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).»;" 2) l'intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente: «TITOLO II NORME SULLA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI»; 3) il titolo del capo 3 del titolo II è sostituito dal seguente: «CAPO 3 Prodotti conservati e trasformati»; 4) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Norme applicabili alla conservazione dei prodotti e alla produzione di mangimi e alimenti trasformati 1.   Gli operatori che provvedono alla conservazione dei prodotti o che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione. L'applicazione di tali procedure permette di garantire in qualsiasi momento che i prodotti conservati o trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica. 2.   Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 1. In particolare essi: a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati; b) applicano misure di pulizia adeguate, ne controllano l'efficacia e registrano tali misure; c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico. 3.   Se nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore: a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici; b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici; c) informa l'autorità o l'organismo di controllo delle operazioni di cui ai punti a) e b) e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati; d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici; e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione. 4.   Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di mangimi o alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.»; 5) all'articolo 84 è aggiunto il seguente terzo comma: «L'importatore trasmette le informazioni di cui al primo e al secondo comma utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (*10). (*10)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).»;" 6) all'articolo 94, il paragrafo 1 è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi; b) entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;»; b) è aggiunta la seguente lettera e): «e) entro il 30 giugno 2017, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet delle autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all', punto 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.».
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