Art. 3

Elenco delle navi

In vigore dal 13 ott 2016
Elenco delle navi 1.   Le autorità dello Stato membro determinano le navi soggette all'obbligo di sbarco. 2.   Entro il 31 dicembre 2016, le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di Venus spp. con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco.
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Elenco delle navi (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/2376) — Testo vigente | Portale Normativo