Art. 2

In vigore dal 13 ott 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive aclonifen, fluazinam e sulcotrione in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio 2017. Per quanto riguarda la sostanza attiva deltametrina in e su tutti i prodotti, eccetto pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi, cavoli ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli (secchi), riso in chicchi e frumento in chicchi, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio 2017. Per quanto riguarda la sostanza attiva metomil in e su tutti i prodotti, eccetto uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio 2017.
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