Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 12 ott 2016
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1o maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1o settembre 2017.
Storico versioni
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