Art. 1
In vigore dal 6 ott 2016
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti.
Il prodotto in esame non comprende:
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i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
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i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
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i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
—
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Aliquota del dazio provvisorio
Codice addizionale TARIC
RPC
Bengang Steel Plates Co., Ltd
17,1 %
C157
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd
13,2 %
C158
Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch
13,2 %
C159
Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch
13,2 %
C160
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd
22,6 %
C161
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd
22,6 %
C162
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
18,0 %
Cfr. allegato:
Tutte le altre società
22,6 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diverse disposizioni si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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