Art. 3

In vigore dal 6 ott 2016
1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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