Art. 38

Date di applicazione per contratti specifici

In vigore dal 4 ott 2016
Date di applicazione per contratti specifici 1.   In deroga all', paragrafo 1, e all', per tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, gli articoli di cui all', paragrafo 1, e all' si applicano a decorrere da 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   In deroga all', paragrafo 1, e all', se una controparte stabilita nell'Unione stipula un contratto derivato OTC non compensato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, gli articoli di cui all', paragrafo 1, e all' si applicano a decorrere dalle date specificate conformemente agli stessi articoli o, se posteriori, dal 4 luglio 2017.
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