Art. 9

Elenco delle navi

In vigore dal 4 ott 2016
Elenco delle navi Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma della prima frase. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
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