Art. 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 4 ott 2016
Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017 alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm. 2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza inferiore a 10 metri e potenza motrice inferiore a 180 kW, operanti in acque di profondità massima di 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. 3.   Le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente. 4.   Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 1o settembre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:2250:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo