Art. 3

In vigore dal 4 ott 2016
1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 25 aprile 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 25 ottobre 2016, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 25 ottobre 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 25 ottobre 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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