Art. 30

Decisione sulle possibilità di copertura del rischio interzonale

In vigore dal 26 set 2016
Decisione sulle possibilità di copertura del rischio interzonale 1.   I TSO su un confine fra zone di offerta rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine, a meno che le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta abbiano adottato decisioni coordinate di non rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine relativi al confine fra zone di offerta. Nell'adottare le loro decisioni, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta consultano le autorità di regolamentazione della pertinente regione di calcolo della capacità e tengono debitamente conto dei loro pareri. 2.   In assenza di diritti di trasmissione a lungo termine su un confine fra zone di offerta all'entrata in vigore del presente regolamento, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta adottano, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, decisioni coordinate in merito all'introduzione di diritti di trasmissione a lungo termine. 3.   Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 si basano su una verifica che determina se il mercato dell'energia elettrica a termine offra sufficienti possibilità di copertura nelle zone di offerta interessate. La verifica è effettuata in modo coordinato dalle competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta e comprende almeno: a) una consultazione con gli operatori del mercato in merito alle loro necessità di copertura dei rischi interzonali relativamente ai confini fra zone di offerta; b) una valutazione. 4.   La verifica di cui al paragrafo 3, lettera b), esamina il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e si basa su criteri trasparenti che comprendono almeno: a) un'analisi volta a stabilire se il prodotto o la combinazione di prodotti offerti sui mercati a termine rappresentano una copertura contro la volatilità del prezzo del giorno prima per la zona di offerta interessata. Tale prodotto o combinazione di prodotti sono considerati un'adeguata copertura contro il rischio di variazione del prezzo del giorno prima per le zone di offerta interessate qualora vi sia una correlazione sufficiente tra il prezzo del giorno prima della zona di offerta interessata e il prezzo sottostante in base al quale il prodotto o la combinazione di prodotti sono scambiati; b) un'analisi volta a stabilire se il prodotto o la combinazione di prodotti offerti sui mercati a termine sono efficaci. A tal fine, si valutano almeno i seguenti indicatori: i) l'orizzonte commerciale; ii) la differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda; iii) il rapporto fra i volumi scambiati e il consumo fisico; iv) il rapporto fra le posizioni aperte e il consumo fisico. 5.   Qualora la verifica di cui al paragrafo 3 riveli insufficienti possibilità di copertura in una o più zone di offerta interessate, le competenti autorità di regolamentazione chiedono ai pertinenti TSO: a) di rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine; oppure b) di far sì che altri prodotti di copertura interzonale a lungo termine siano resi disponibili per sostenere il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica. 6.   Qualora le competenti autorità di regolamentazione decidano di emettere una richiesta di cui al paragrafo 5, lettera b), i pertinenti TSO elaborano le disposizioni necessarie e le sottopongono all'approvazione delle competenti autorità di regolamentazione entro e non oltre sei mesi dalla richiesta emanata dalle medesime autorità di regolamentazione. Dette disposizioni necessarie sono attuate entro e non oltre sei mesi dall'approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione. Le competenti autorità di regolamentazione possono, su richiesta dei pertinenti TSO, prorogare il termine di attuazione di un periodo non superiore a 6 mesi. 7.   Qualora le autorità di regolamentazione decidano che i diritti di trasmissione a lungo termine non vengono rilasciati dai rispettivi TSO o che altri prodotti di copertura interzonali a lungo termine sono resi disponibili dai rispettivi TSO, gli , da 31 a 57, 59 e 61 non si applicano ai TSO dei confini fra zone di offerta. 8.   Su richiesta congiunta dei TSO di un confine fra zone di offerta, oppure di propria iniziativa, e con periodicità non inferiore a 4 anni, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta eseguono una verifica a norma dei paragrafi da 3 a 5, in collaborazione con l'Agenzia.
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Decisione sulle possibilità di copertura del rischio interzonale (Art. 30 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo