Art. 54
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
In vigore dal 14 set 2016
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione che li ha designati in merito:
a)
ai casi di non conformità suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un'omologazione UE;
b)
alle circostanze che influiscano sulla portata o sulle condizioni della loro designazione;
c)
alle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.
2. Su richiesta dell'autorità di omologazione che li ha designati, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
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