Art. 54

Obblighi di informazione dei servizi tecnici

In vigore dal 14 set 2016
Obblighi di informazione dei servizi tecnici 1.   I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione che li ha designati in merito: a) ai casi di non conformità suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un'omologazione UE; b) alle circostanze che influiscano sulla portata o sulle condizioni della loro designazione; c) alle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività. 2.   Su richiesta dell'autorità di omologazione che li ha designati, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
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Obblighi di informazione dei servizi tecnici (Art. 54 Regolamento (UE) 2016/1628) — Testo vigente | Portale Normativo