Art. 50
Procedure di notifica
In vigore dal 14 set 2016
Procedure di notifica
1. Per ciascun servizio tecnico che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:
a)
il nome del servizio tecnico;
b)
l'indirizzo (anche elettronico);
c)
il nominativo delle persone responsabili;
d)
la categoria di attività; e
e)
eventuali modifiche relative alla designazione di cui all'.
2. Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all', paragrafo 1, per conto dell'autorità di omologazione designante solo se il servizio tecnico è stato notificato in precedenza alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che deve svolgere ai sensi dell', paragrafo 1.
4. Se un'organizzazione specifica o un organismo competente che svolgono un'attività non rientrante nell', paragrafo 1, devono essere designati in esecuzione di un atto delegato, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione a norma del presente articolo.
5. La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco e gli estremi dei servizi tecnici che sono stati oggetto di una notifica a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1628:oj#art-50