Art. 5
Condizioni inerenti alle misure di gestione
In vigore dal 14 set 2016
Condizioni inerenti alle misure di gestione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati.
3. È vietato il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del tonno rosso operanti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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