Art. 5
Responsabilità condivisa
In vigore dal 14 set 2016
Responsabilità condivisa
1. La guardia di frontiera e costiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito di controllo di frontiera. Gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle loro sezioni di frontiera esterna.
2. Ogni Stato membro provvede alla gestione delle proprie frontiere esterne, nel proprio interesse e nell'interesse comune di tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all', paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia.
3. L'Agenzia sostiene l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel rimpatrio.
Storico versioni
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