Art. 47

Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

In vigore dal 14 set 2016
Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione 1.   L'Agenzia tratta esclusivamente le seguenti categorie di dati personali raccolti e trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione: a) dati personali riguardanti persone che sono sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri di coinvolgimento nella criminalità transfrontaliera, compresi il traffico di migranti, la tratta di esseri umani o atti di terrorismo; b) dati personali relativi a persone che attraversano le frontiere esterne senza autorizzazione e i cui dati sono raccolti dalle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione; c) numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che sono legati alle persone di cui alle lettere a) e b) e sono necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera. 2.   I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dall'Agenzia nei seguenti casi: a) quando la trasmissione all'EASO, Europol o Eurojust è necessaria per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'; b) quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri che sono responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o delle attività di contrasto è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati; c) quando ciò è necessario per l'elaborazione delle analisi dei rischi. I dati personali riguardanti le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), sono trasferiti alle autorità di contrasto solo in casi specifici e ove strettamente necessario al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi. 3.   I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'EASO, Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'elaborazione dell'analisi del rischio. Il periodo di conservazione dei dati non supera in nessun caso i 90 giorni dalla data della loro raccolta. Nei risultati dell'analisi del rischio, i dati sono resi anonimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1624:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione (Art. 47 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo