Art. 9
Modifiche al regolamento (UE) 2015/758
In vigore dal 12 set 2016
Modifiche al regolamento (UE) 2015/758
All', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e sulle norme disponibili relative all'eCall, ove applicabili, tra cui:
a)
EN 16072:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo”;
b)
EN 16062:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAR)”;
c)
EN 16454:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto”;
d)
EN 15722:2015 “Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)”;
e)
EN 16102:2011 “Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi”;
f)
eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) relativi ai sistemi eCall a cui l'Unione ha aderito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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