Art. 1

Modifiche

In vigore dal 9 set 2016
Modifiche Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue: 1) l'articolo 3 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) (*1) risultanti dalla raccolta di fondi: a) depositi; e b) titoli di debito emessi. Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva. 2.   Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva: a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell', paragrafo 3; e b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante. (*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis   Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva. Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall'aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato: a) l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva; b) ove l'istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all'ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.»; 2) nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie».
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Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1705) — Testo vigente | Portale Normativo