Art. 1
In vigore dal 9 set 2016
1. Quando la ponderazione relativa al parametro standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è inferiore al 100 %, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono una documentazione degli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e della data del loro acquisto. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo e non è possibile applicare il metodo look-through, le imprese si limitano a tenere una documentazione delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo a cui si applica l'articolo 173, paragrafo 2, e della data del loro acquisto.
2. Su richiesta le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie relative a tali strumenti di capitale, quote e azioni e la documentazione della data d'acquisto.
3. La documentazione di cui al paragrafo 1 è aggiornata ogni volta che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE.
4. Quando vendono strumenti di capitale, quote o azioni di cui al paragrafo 1 acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente e poi acquistano strumenti di capitale, quote o azioni dello stesso tipo dopo il 1o gennaio 2016, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che i restanti strumenti di capitale, quote o azioni acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente possano essere identificati in conformità al paragrafo 1.
Storico versioni
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