Art. 1

In vigore dal 8 set 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 è così modificato: 1) L' è sostituito dal seguente: « Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate: a) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure b) a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.» 2) L'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all', le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all', gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1615 — Testo vigente | Portale Normativo