Art. 1
In vigore dal 6 set 2016
Al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:
«2.
A.
Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
(*1)
. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati V e X di detto regolamento.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.
B.
Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.
1.
È considerato «olio d'oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
2.
È considerato «olio d'oliva extra vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 20 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
3.
Rientrano nella sottovoce 1509 10 80 gli altri oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
C.
Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 1509 10 10, 1509 10 20 e/o 1509 10 80, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
D.
Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
E.
Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Storico versioni
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