Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 set 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (9) s'intende per: a) «attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe; b) «zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; c) «zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; d) «Bratten», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; e) «Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.
Storico versioni

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