Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 874/2009

In vigore dal 1 set 2016
Modifica del regolamento (CE) n. 874/2009 Il regolamento (CE) n. 874/2009 è così modificato: 1) all', i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le parti sono designate con il loro nome, indirizzo e, se la parte interessata ne fa uso, un indirizzo di posta elettronica. 2.   Le persone fisiche sono indicate con il loro cognome e nome. Le persone giuridiche e le società o le imprese sono indicate con la denominazione ufficiale, così come compare nel registro del rispettivo Stato membro o paese terzo.»; 2) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: «Un avente causa quale definito all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, può tuttavia richiedere che sia utilizzata un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nel corso di futuri procedimenti, a condizione che tale richiesta sia presentata al momento dell'iscrizione nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.»; 3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede a un servizio di interpretazione nella lingua ufficiale dell'Unione europea utilizzata da tutte le parti o dagli agenti dell'Ufficio. Le parti, un testimone o un perito e gli agenti dell'Ufficio o della commissione di ricorso possono convenire che, nel corso del procedimento orale, sia utilizzata una sola lingua ufficiale dell'Unione europea. L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma.»; 4) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione europea, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione di tale documento in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea utilizzata da tale parte o dagli agenti dell'Ufficio o dalla commissione di ricorso. 2.   Qualora la traduzione di un documento sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che, entro un termine da esso stabilito, sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale. Le traduzioni di documenti voluminosi possono limitarsi a estratti o sintesi. L'Ufficio o la commissione di ricorso può tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, richiedere in qualsiasi momento una traduzione integrale o più approfondita di tali documenti. Le parti e gli agenti dell'Ufficio o della commissione di ricorso possono convenire di richiedere una traduzione di un documento in una sola delle lingue ufficiali dell'Unione europea.»; 5) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I membri qualificati in campo giuridico devono essere laureati in giurisprudenza con un'esperienza comprovata nel settore della proprietà intellettuale, della privativa per ritrovati vegetali o della registrazione delle varietà vegetali.»; 6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Consultazioni Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base e degli uffici d'esame e dei servizi di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del presente regolamento per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.»; 7) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Il presidente e i membri della commissione di ricorso percepiscono una remunerazione per lo svolgimento dei propri compiti. Tale remunerazione è determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio e si basa su una proposta avanzata dal presidente dell'Ufficio.»; 8) l'articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se il consiglio di amministrazione incarica dell'esame tecnico di determinati generi e specie il competente servizio di uno Stato membro, il presidente dell'Ufficio notifica a detto servizio, denominato di seguito «ufficio d'esame», tale fatto, cui si fa riferimento di seguito come «affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame». Tale affidamento dell'incarico decorre dalla data di emissione della notifica. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, alla modifica o alla revoca dell'incarico affidato a un ufficio d'esame, salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 6 del presente regolamento.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater: «1 bis.   Il consiglio di amministrazione può affidare l'incarico a un ufficio d'esame, o estendere la portata di un incarico esistente affidato a un ufficio d'esame, a condizione che siano rispettate le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. Qualora un ufficio d'esame si avvalga del contributo di servizi tecnici qualificati di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di base, esso garantisce la conformità con le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. L'Ufficio svolge una revisione per verificare se l'ufficio d'esame rispetta le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. A seguito di una verifica, l'Ufficio redige una relazione. Il consiglio di amministrazione decide in merito all'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame sulla base della relazione di verifica redatta dall'Ufficio. 1 ter.   Per l'estensione della portata di un incarico affidato dall'Ufficio a un ufficio d'esame, il consiglio di amministrazione può, in mancanza di una relazione di verifica, fondare la propria decisione su una relazione redatta dall'Ufficio, nella quale sia valutata la conformità alle pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. Per l'estensione della portata di un incarico affidato da un ufficio d'esame a un ufficio d'esame, il consiglio di amministrazione fonda la propria decisione su una relazione di verifica redatta dall'Ufficio. 1 quater.   Sulla base di una relazione di verifica, il consiglio di amministrazione può decidere di annullare o di ridurre la portata di un incarico affidato a un ufficio d'esame. Sulla base di una richiesta avanzata da un ufficio d'esame, e con l'accordo dell'Ufficio, è possibile ridurre la portata di un incarico affidato a un ufficio d'esame. L'ufficio esegue la riduzione nell'accordo di cui all'articolo 15, paragrafo 1.»; c) al paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: «L'Ufficio può elaborare orientamenti in merito all'uso da parte degli uffici d'esame di materiale vegetale che è stato presentato per le prove di distinzione, omogeneità e stabilità nel quadro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tali orientamenti possono comprendere le condizioni secondo cui tale materiale vegetale può essere trasferito tra uffici d'esame.»; 9) l'articolo 14 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 14 “Affidamento dell'incarico a un servizio o istituzione di una sottosezione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base”;» b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se l'Ufficio intende affidare l'incarico dell'esame tecnico delle varietà a un altro servizio, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base (di seguito «affidamento dell'incarico a un servizio»), trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'adeguatezza tecnica di tale servizio a operare come ufficio d'esame. L'articolo 13, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, si applica mutatis mutandis.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio notifica l'affidamento dell'incarico al servizio interessato o pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'istituzione di una sezione distaccata. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti del servizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3.»; 10) l'articolo 15 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame o a un altro servizio è attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame o il servizio, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà per determinati generi e specie deve essere eseguito dall'ufficio d'esame o dal servizio e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all'articolo 58 del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento la loro istituzione è attuata dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro. 2.   Per effetto della stipulazione dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1 e a seguito della sua firma, gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame, conformi all'accordo stesso, sono considerati atti dell'Ufficio opponibili ai terzi.»; b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Su richiesta, l'ufficio d'esame presenta periodicamente all'Ufficio una ripartizione delle spese relative allo svolgimento degli esami tecnici di cui trattasi e alla conservazione delle necessarie collezioni di riferimento. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame presenta inoltre all'Ufficio una relazione separata di verifica dei servizi interessati. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame tiene conto dei costi sostenuti da tale servizio. L'Ufficio stabilisce il formato della ripartizione delle spese. Se dopo due richieste da parte dell'Ufficio, l'ufficio d'esame non fornisce all'Ufficio la ripartizione delle spese entro il termine stabilito dall'Ufficio stesso, l'indennità di cui al paragrafo 4 può essere ridotta del 20 %. 6.   La revoca o la modifica di un incarico affidato a un ufficio d'esame o a un servizio non può aver effetto prima del termine iniziale di efficacia della revoca dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1.»; 11) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Quando un organismo nazionale o una sezione distaccata che esercita determinati compiti amministrativi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base riceve una domanda, trasmette per via elettronica all'Ufficio un'accusata ricevuta e la domanda a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di base. Nell'accusata ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo attribuito dall'organismo nazionale o dalla sezione distaccata, il tipo e il numero dei documenti inviati e la data di ricezione presso l'organismo nazionale o la sezione distaccata. L'organismo nazionale o la sezione distaccata trasmette al richiedente una copia dell'accusata ricevuta trasmessa all'Ufficio, per via elettronica o con altri mezzi. 2.   L'Ufficio che riceve una domanda direttamente dal richiedente o tramite un organismo nazionale o una sezione distaccata, salve altre disposizioni, contrassegna i documenti che compongono la domanda con un numero di fascicolo e con la data di ricezione presso l'Ufficio e rilascia un'accusata ricevuta al richiedente. Nella ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo dell'Ufficio, il tipo e il numero dei documenti ricevuti, la data di ricezione presso l'Ufficio e la data della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base. Copia dell'accusata ricevuta viene trasmessa all'organismo nazionale o alla sezione distaccata quando la domanda è pervenuta all'Ufficio tramite detti enti.»; 12) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Una domanda è conforme alle condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese nel quale è stata presentata una precedente domanda per la stessa varietà noti al richiedente in relazione a quanto segue: a) una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà in causa in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali («UPOV«); e b) una domanda di accettazione ufficiale della varietà per la certificazione e la commercializzazione, se l'accettazione ufficiale comprende una descrizione ufficiale della varietà.»; 13) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni nel modulo di domanda o nel questionario tecnico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), ove pertinente: a) l'identità e le coordinate di contatto del richiedente, la sua designazione come parte a norma dell' e, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; b) se il richiedente non è il costitutore, il nome e l'indirizzo del costitutore e il suo diritto a presentare domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; c) il nome scientifico del genere, della specie o della sottospecie cui appartiene la varietà, e il nome comune; d) la denominazione della varietà o, in assenza di questa, la designazione provvisoria; e) la località in cui la varietà è stata costituita o scoperta e sviluppata, e il mantenimento e la moltiplicazione della varietà; in particolare le caratteristiche, la coltivazione di materiali di un'altra varietà o di altre varietà, almeno quando il materiale di queste altre varietà deve essere utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà. Per quanto riguarda il materiale utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà, il richiedente può fornire le informazioni relative a tale materiale, se lo richiede, nel modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 86; f) le caratteristiche della varietà, compreso lo stato di espressione di determinate caratteristiche secondo il questionario tecnico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a); g) se del caso, varietà simili e differenze da tali varietà, che sono rilevanti ai fini dell'esame tecnico secondo il parere del richiedente; h) informazioni aggiuntive che potrebbero aiutare a distinguere le varietà, comprese fotografie a colori rappresentative della varietà e altre informazioni in merito al materiale vegetale da esaminare nel corso dell'esame tecnico; i) se del caso, le caratteristiche che sono state geneticamente modificate nei casi in cui la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); j) la data di vendita o prima cessione ad altri dei costituenti della varietà o del materiale della varietà raccolto, per lo sfruttamento della varietà all'interno del territorio dell'Unione europea o in uno o più paesi terzi, o per la valutazione di una varietà come nuova ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, o una dichiarazione che la vendita o prima cessione non è ancora avvenuta; k) l'autorità cui è stata rivolta la domanda e il numero di fascicolo delle domande di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento; l) eventuali privative per ritrovati vegetali esistenti a livello nazionale o regionale che sono state concesse alla varietà; m) se del caso, la domanda per la varietà considerata presentata per l'inserimento in elenco o la registrazione o la decisione adottata a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (*2), dell'articolo 10 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*3), dell'articolo 10 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (*4), e dell'articolo 5 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione (*5). (*1)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1)." (*2)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)." (*3)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)." (*4)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)." (*5)  Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).»;" 14) all'articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In assenza di una decisione del consiglio d'amministrazione o di una decisione provvisoria del presidente dell'Ufficio di cui al paragrafo 2, sulle linee direttrici per i test stabilite dall'Ufficio, si applicano le linee direttrici dell'UPOV suddivise per generi e specie. In assenza di tali linee direttrici, possono essere utilizzati gli orientamenti nazionali elaborati da un'autorità competente incaricata dell'esame tecnico di una varietà vegetale, previo consenso del presidente dell'Ufficio. L'autorità competente presenta tali linee direttrici all'Ufficio che le pubblica sul suo sito web.»; 15) all'articolo 23, il paragrafo 2 è soppresso; 16) all'articolo 24, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Conformemente all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di base, l'Ufficio trasmette agli uffici d'esame i seguenti documenti per la varietà interessata in formato elettronico:»; 17) l'articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) laddove l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme all'incarico affidato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, nonché ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e agli articoli 22 e 23;»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Una relazione di esame sui risultati di un esame tecnico che è stato eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo o nel territorio di un'organizzazione regionale che sia membro dell'UPOV o parte interessata dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS») può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo od organizzazione regionale. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti: a) sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, lettera a); b) sono rispettati i requisiti relativi agli esami tecnici, che devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 22 del presente regolamento; c) è rispettato il requisito per cui l'Ufficio ha avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti a effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato o nel territorio dell'organizzazione regionale; d) sono rispettati i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, lettera d); e) è rispettato il requisito per cui il paese terzo ha un'adeguata esperienza nella sperimentazione dei generi o specie in oggetto; e f) è rispettato il requisito per cui il contratto scritto è concluso con il consenso del consiglio di amministrazione.»; c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   L'Ufficio può chiedere a un'autorità competente di un paese terzo o di un'organizzazione regionale membro dell'UPOV o parte interessata dal TRIPS di effettuare l'esame tecnico, a condizione che sia stato firmato un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente e che si applichi una delle seguenti condizioni: a) non è possibile effettuare l'esame tecnico della specie specifica in un ufficio d'esame nell'Unione europea, e non è disponibile o non si prevede che sia disponibile una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico di cui al paragrafo 4; b) si prevede che sia disponibile una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico di cui al paragrafo 4, ma le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4 per l'esecuzione dell'esame tecnico non sono soddisfatte. 6.   L'accordo scritto di cui al paragrafo 5 è concluso con il consenso del consiglio di amministrazione, sulla base delle seguenti condizioni: a) sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, lettera a); b) sono rispettati i requisiti relativi agli esami tecnici, che saranno effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 22 del presente regolamento; c) è rispettato il requisito per cui l'Ufficio ha avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti a effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato o nel territorio dell'organizzazione regionale e di sorvegliare l'esame tecnico in oggetto; d) sono rispettati i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, lettera d); e) è rispettato il requisito per cui il paese terzo ha un'adeguata esperienza nella sperimentazione dei generi o specie in oggetto.»; 18) all'articolo 28, primo comma, è soppressa la frase «o, se la proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, in duplice copia».; 19) l'articolo 37 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una copia elettronica conforme dell'attestato o degli attestati di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un'invenzione biotecnologica e l'autorità o le autorità preposte al rilascio dello stesso;»; b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una copia elettronica conforme dell'attestato o degli attestati di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un'invenzione biotecnologica e l'autorità o le autorità preposte al rilascio dello stesso;»; 20) all'articolo 45, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i dati relativi al ricorrente in quanto parte ai sensi dell' e, se il ricorrente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante;»; 21) è inserito il seguente articolo 51 bis: «Articolo 51 bis Pluralità di ricorsi 1.   Se sono presentati più ricorsi contro una decisione, tali ricorsi possono essere raggruppati nello stesso procedimento. 2.   Se i ricorsi presentati contro le decisioni sono esaminati da una commissione avente la medesima composizione, questa può trattare tali ricorsi nell'ambito di procedimenti riuniti.»; 22) all'articolo 53, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   L'Ufficio cancella l'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, o revoca la decisione che contenga un evidente errore procedurale imputabile a negligenza.»; 23) è inserito il seguente articolo 53 bis: «Articolo 53 bis Procedimenti per dichiarazione di nullità o annullamento di privativa 1.   L'Ufficio può aprire un procedimento di dichiarazione di nullità e di annullamento di privativa, di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del regolamento di base, qualora sussistano seri dubbi circa la validità del titolo. Tale procedimento può essere avviato dall'Ufficio di sua iniziativa o su richiesta. 2.   Una richiesta all'Ufficio di aprire il procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento di privativa, di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del regolamento di base, deve essere corredata di elementi di prova e fatti che sollevino seri dubbi circa la validità del titolo e deve contenere: a) per quanto riguarda la registrazione per la quale si chiede la dichiarazione di nullità o l'annullamento: i) il numero di iscrizione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali; ii) il nome e l'indirizzo del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali; b) per quanto riguarda i motivi su cui si fonda la richiesta: i) una dichiarazione dei motivi su cui si fonda la richiesta di apertura del procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento; ii) i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi; c) il nome e l'indirizzo della persona che presenta la richiesta e, nel caso in cui abbia designato un rappresentante legale, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante. 3.   La decisione dell'Ufficio di respingere una richiesta di cui al paragrafo 2 è comunicata alla persona che ha presentato la richiesta e al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 4.   L'Ufficio non tiene conto di osservazioni o documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati entro il termine fissato dall'Ufficio. 5.   La decisione dell'Ufficio di dichiarare nulla o di annullare una privativa comunitaria per ritrovati vegetali è pubblicata nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.»; 24) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «Tale certificato è rilasciato dall'Ufficio, sotto forma di documento digitale, al titolare del diritto della privativa o al suo rappresentante legale.»; 25) l'articolo 57 è così modificato: a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, l'indicazione del nome del mittente e l'autenticazione elettronica, costituita da un corretto inserimento di login e password, è considerata equivalente alla firma.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I documenti presentati da una parte devono essere trasmessi su supporto elettronico o cartaceo alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato. In caso di presentazione su supporto cartaceo, i documenti che riguardano il procedimento, o due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.»; 26) all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate da una parte possono essere fornite mediante documento digitale o copia non autenticata.»; 27) l'articolo 62 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto a un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può concedere loro un anticipo.»; b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «La parte che ha richiesto la deposizione di testimoni o periti rimborsa all'Ufficio i costi di tale deposizione, salvo decisione di ripartizione e determinazione delle spese a norma dell'articolo 52.»; 28) l'articolo 63 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «I verbali includono altresì i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei testimoni e periti presenti.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il verbale è firmato dalla persona che lo redige e dalla persona che conduce il procedimento orale o l'istruzione.»; 29) l'articolo 64 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio a una parte sono presentati in formato digitale, in copia non autenticata, sotto forma di tabulato o in originale. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   La notificazione è effettuata in uno o più dei modi seguenti: a) con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente all'articolo 64 bis; b) per posta, conformemente all'articolo 65; c) con consegna a mano, conformemente all'articolo 66; d) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 67. 4.   I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati per via elettronica con modalità determinate dal presidente dell'Ufficio o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.»; 30) è inserito il seguente articolo 64 bis: «Articolo 64 bis Notificazione per via elettronica o altri mezzi tecnici 1.   La notificazione per via elettronica è effettuata mediante invio di una copia digitale del documento da notificare. La notificazione si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica. 2.   Quando la notificazione è effettuata per via elettronica, la parte, compreso il suo rappresentante legale, fornisce all'Ufficio un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni ufficiali. 3.   Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione.»; 31) è inserito il seguente articolo 66 bis: «Articolo 66 bis Notificazione a un rappresentante legale 1.   Se è stato nominato un rappresentante legale, o se il richiedente indicato per primo in una domanda comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 5, è considerato come rappresentante legale, le notifiche sono indirizzate al rappresentante legale. 2.   Qualora per una sola parte sia stato nominato più di un rappresentante legale, è sufficiente la notifica a uno di questi rappresentanti, a meno che non sia stato indicato uno specifico indirizzo per le notificazioni. 3.   Se più parti hanno designato un rappresentante legale comune, è sufficiente la notifica dei documenti pertinenti a quel rappresentante.»; 32) all'articolo 67, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione e il periodo entro cui il documento pertinente è considerato notificato.»; 33) l'articolo 71 è così modificato: a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «I giorni di cui alla prima frase sono decisi dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis qualora si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio, o di una parte, ai mezzi elettronici di comunicazione. Le parti dimostrano l'interruzione del collegamento da parte del fornitore.»; 34) l'articolo 73 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Una pluralità di parti che agiscono congiuntamente nominano un rappresentante legale e ne informano l'Ufficio. Se le parti non hanno comunicato all'Ufficio la nomina di un rappresentante legale, si presume che la parte indicata per prima in una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza che l'Ufficio deve concedere, o in un'opposizione, sia stata nominata rappresentante legale dell'altra parte o delle altre parti.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Il paragrafo 5 si applica se nel corso del procedimento viene effettuato un trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali a più di una persona e se tali persone hanno designato più di un rappresentante legale.»; 35) l'articolo 74 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La procura può riguardare una pluralità di procedimenti. Può essere presentata una procura generale che conferisce al rappresentante legale il potere di agire in tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata. È sufficiente un unico documento in cui è incorporata la procura generale.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   L'iscrizione di un rappresentante legale nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è eliminata: a) in caso di decesso o d'incapacità del rappresentante legale; b) se il rappresentante legale non ha più il domicilio, la sede o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea; c) se il rappresentante legale non è più designato dalla parte e questa ne ha informato l'Ufficio.»; 36) all'articolo 78, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una domanda specifica riguardante la priorità a norma dell'articolo 20 del presente regolamento (data e luogo della domanda precedente);»; b) è aggiunta la seguente lettera e): «e) la costituzione di una privativa, derivante da una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fornita come garanzia o diritto reale.»; 37) all'articolo 81, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il disposto dal paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle azioni di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di base e alla decisione definitiva non impugnabile su o di ogni altra causa di estinzione di tali azioni. 3.   In caso di identificazione di varietà iniziali o essenzialmente derivate da varietà iniziali, tutte le parti possono presentare, congiuntamente o separatamente, una richiesta di iscrizione al registro. La richiesta di una sola parte è corredata di prove documentali degli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera h), del regolamento di base, che sostituiscano la richiesta dell'altra parte. Tali prove documentali includono l'identificazione delle varietà in oggetto quali varietà iniziali e essenzialmente derivate da varietà iniziali, nonché il riconoscimento in via non contenziosa dall'altra parte o la sentenza definitiva.»; 38) all'articolo 82, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali o delle sezioni distaccate a cui sono affidati determinati compiti amministrativi, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.»; 39) all'articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I documenti relativi al procedimento sono conservati in formato elettronico, in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte. 2.   L'Ufficio conserva una copia elettronica del fascicolo di cui al paragrafo 1 («copia del fascicolo»), che è considerata una copia completa e autentica del fascicolo. L'ufficio d'esame conserva una copia dei documenti aggiuntivi relativi a tale procedimento (copia d'esame).»; 40) all'articolo 91, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   All'atto della trasmissione dei fascicoli alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica a quali restrizioni è soggetta la consultazione dei documenti relativi a domande e concessioni di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente agli articoli 33 bis e 88 del regolamento di base.»; 41) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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