Art. 77
Potere di concedere deroghe
In vigore dal 26 ago 2016
Potere di concedere deroghe
1. Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta del titolare o del potenziale titolare di un sistema HVDC o di un parco di generazione connesso in c.c., del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, concedere ai titolari o potenziali titolari di sistemi HVDC o di parchi di generazione connessi in c.c., ai pertinenti gestori di sistema o ai pertinenti TSO di derogare a una o più disposizioni del presente regolamento per sistemi HVDC nuovi ed esistenti e/o per parchi di generazione connessi in c.c. nuovi ed esistenti, in conformità agli articoli da 78 a 82.
2. Ove applicabile in uno Stato membro, le deroghe possono essere concesse e revocate in conformità agli articoli da 78 a 81 da autorità diverse dall'autorità di regolamentazione.
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