Art. 68

Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità

In vigore dal 26 ago 2016
Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità 1.   Le simulazioni delle prestazioni di sistemi HVDC e di parchi di generazione connessi in c.c. mirano a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 2.   Fatti salvi i requisiti minimi di cui al presente regolamento per le simulazioni di conformità, il pertinente gestore di sistema può: a) consentire al titolare del sistema HVDC o al titolare del parco di generazione connesso in c.c. di svolgere una serie alternativa di simulazioni, a condizione che tali simulazioni siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un sistema HVDC o di un parco di generazione connesso in c.c. ai requisiti del presente regolamento o alla normativa nazionale; nonché b) richiedere al titolare del sistema HVDC o al titolare del parco di generazione connesso in c.c. di svolgere una serie supplementare o alternativa di simulazioni nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle simulazioni di conformità a norma delle disposizioni del capo 3 del titolo VI non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 3.   Per dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento, il titolare del sistema HVDC e il titolare del parco di generazione connesso in c.c. trasmette una relazione con i risultati della simulazione. Il titolare del sistema HVDC e il titolare del parco di generazione connesso in c.c. forniscono un modello di simulazione valido per un dato sistema HVDC o un dato parco di generazione connesso in c.c.. La portata dei modelli di simulazione è definita agli . 4.   Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di verificare la conformità di un sistema HVDC e di un parco di generazione connesso in c.c. ai requisiti del presente regolamento svolgendo proprie simulazioni di conformità sulla base delle relazioni delle simulazioni, dei modelli di simulazione e delle misurazioni delle prove di conformità. 5.   Il pertinente gestore di sistema fornisce al titolare di un sistema HVDC o al titolare di un parco di generazione connesso in c.c. dati tecnici e un modello di simulazione della rete, nella misura necessaria per effettuare le simulazioni richieste in conformità al capo 3 del titolo VI.
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