Art. 63
FON per parchi di generazione connessi in c.c.
In vigore dal 26 ago 2016
FON per parchi di generazione connessi in c.c.
1. Una FON autorizza il titolare di un parco di generazione connesso in c.c. a esercire detto parco di generazione utilizzando la connessione alla rete specificata dal punto di connessione.
2. Una FON è rilasciata dal pertinente gestore di sistema previa eliminazione di tutte le incompatibilità individuate in sede di ottenimento della ION e subordinatamente al completamento del processo di valutazione dei dati e degli studi disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini del completamento della valutazione dei dati e degli studi, il titolare del parco di generazione connesso in c.c. fornisce, su richiesta del pertinente operatore di sistema, i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione di conformità dettagliata; e
b)
un aggiornamento dei dati tecnici rilevanti, dei modelli di simulazione e degli studi di cui all', paragrafo 3, compreso l'uso dei valori reali rilevati durante le prove.
4. Qualora vengano individuate incompatibilità ostanti al rilascio della FON, si potrà concedere una deroga su richiesta indirizzata al pertinente gestore di sistema in conformità alla procedura di deroga di cui al titolo VII. Una FON è rilasciata dal pertinente gestore di sistema se il parco di generazione connesso in c.c. è conforme al disposto della deroga. Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio del parco di generazione connesso in c.c. per cui la richiesta di deroga presentata dal titolare sia stata respinta, finché il titolare del parco di generazione connesso in c.c. e il pertinente gestore di sistema non abbiano risolto l'incompatibilità e il parco di generazione connesso in c.c. sia considerato conforme dal pertinente gestore di sistema.
Storico versioni
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