Art. 60
Disposizioni generali
In vigore dal 26 ago 2016
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente ai nuovi parchi di generazioni connessi in c.c..
2. Il titolare del parco di generazione connesso in c.c. dimostra al pertinente gestore di sistema la conformità ai requisiti di cui al titolo III ai rispettivi punti di connessione, completando con successo la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione del parco di generazione connesso in c.c. di cui agli articoli da 61 a 66.
3. Il pertinente gestore di sistema specifica gli ulteriori dettagli relativi alla procedura di comunicazione di esercizio e li rende pubblici.
4. La procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo parco di generazione connesso in c.c. comprende:
a)
la comunicazione di entrata in esercizio («EON»);
b)
la comunicazione di esercizio provvisorio («ION»); e
c)
la comunicazione definitiva di esercizio («FON»).
Storico versioni
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