Art. 37

Black start

In vigore dal 26 ago 2016
Black start 1.   Il pertinente TSO può ottenere un'offerta per la capacità di black start dal titolare di un sistema HVDC. 2.   Un sistema HVDC con capacità di black start è in grado, qualora una stazione di conversione sia sotto tensione, di mettere in tensione la sbarra della sottostazione c.a. alla quale è collegata un'altra stazione di conversione, entro un intervallo di tempo dall'arresto del sistema HVDC determinato dai pertinenti TSO. Il sistema HVDC è in grado di sincronizzarsi entro i limiti di frequenza di cui all' ed entro i limiti di tensione specificati dal pertinente TSO o previsti dall', ove applicabile. Ove necessario per ripristinare la sicurezza del sistema, il pertinente TSO può specificare intervalli di valori di frequenza e tensione più ampi. 3.   Il pertinente TSO e il titolare del sistema HVDC si accordano sulla capacità di black start e sulla relativa disponibilità, nonché sulla procedura operativa.
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Black start (Art. 37 Regolamento (UE) 2016/1447) — Testo vigente | Portale Normativo