Art. 1
In vigore dal 24 ago 2016
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*1).
(*1) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63).»;"
2)
l'articolo 2 bis è soppresso;
3)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*2).
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
4)
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2016:1422:oj#art-1