Art. 52

Richiesta di deroga da parte di un titolare di impianto di consumo, di un gestore di sistema di distribuzione o di un gestore di sistema di distribuzione chiuso

In vigore dal 17 ago 2016
Richiesta di deroga da parte di un titolare di impianto di consumo, di un gestore di sistema di distribuzione o di un gestore di sistema di distribuzione chiuso 1.   I titolari o potenziali titolari di impianti di consumo e i DSO/CDSO o potenziali gestori possono chiedere una deroga a uno o più requisiti del presente regolamento per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema e a un pertinente TSO. 2.   Una richiesta di deroga è presentata al pertinente gestore di sistema e comprende: a) l'identificazione del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo, del DSO/CDSO o del potenziale gestore e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni; b) una descrizione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo per cui si chiede una deroga; c) un riferimento alle disposizioni del presente regolamento per cui si chiede una deroga e una descrizione dettagliata della deroga chiesta; d) una motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi e un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell'; e) la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri. 3.   Entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema comunica al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o al potenziale gestore se la richiesta è considerata completa. Se il pertinente gestore di sistema ritiene che la richiesta sia incompleta, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o il potenziale gestore presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata. 4.   Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti interessati, valuta la richiesta di deroga e l'analisi costi-benefici di cui è corredata, tenendo conto dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione ai sensi dell'. 5.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema trasmette la richiesta all'autorità di regolamentazione e presenta la o le valutazioni elaborate in conformità al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato di un mese se il pertinente gestore di sistema richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore e di due mesi se il pertinente gestore di sistema richiede al pertinente TSO una valutazione della richiesta di deroga. 6.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di tre mesi prima della sua scadenza se l'autorità di regolamentazione richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore o ad altre parti interessate. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete. 7.   Il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore presenta le eventuali informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine: a) l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure b) il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore dichiari all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa. 8.   L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede una deroga, ne precisa la durata. 9.   L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, al DSO/CDSO o potenziale gestore, al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO. 10.   Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell', paragrafo 2. 11.   Una richiesta di deroga a norma del presente articolo per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connesse a un livello di tensione non superiore a 1 000 V può essere presentata da un terzo a nome del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo o a nome del CDSO o del potenziale gestore. Tale richiesta può riguardare un'unità di consumo singola o più unità di consumo all'interno dello stesso impianto di consumo o sistema di distribuzione chiuso. In quest'ultimo caso e a condizione di specificare la potenza massima cumulativa, il terzo di cui trattasi può sostituire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), con le proprie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1388:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo