Art. 36

Disposizioni comuni per le prove di conformità

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni comuni per le prove di conformità 1.   Le prove delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda mirano a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 2.   Fatti salvi i requisiti minimi per le prove di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di: a) consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di prove, a condizione che tali prove siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento; e b) richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di prove nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle prove di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 37 a 41 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 3.   Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è responsabile dello svolgimento delle prove in conformità alle condizioni di cui al capo 2 del titolo IV. Il pertinente gestore di sistema, in uno spirito di collaborazione, non ritarda lo svolgimento delle prove senza valido motivo. 4.   Il pertinente gestore di sistema può partecipare alle prove di conformità in loco o a distanza dalla propria sala di controllo. A tal fine, il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO fornisce i necessari apparecchi di controllo per registrare tutti i segnali e le misurazioni nell'ambito delle prove e garantisce che un'adeguata rappresentanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO sia disponibile in loco per l'intero periodo delle prove. Si forniscono segnali specificati dal pertinente gestore di sistema se per determinate prove quest'ultimo desidera utilizzare le proprie apparecchiature per registrare le prestazioni. Il pertinente gestore di sistema decide in assoluta autonomia in merito alla propria partecipazione.
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Disposizioni comuni per le prove di conformità (Art. 36 Regolamento (UE) 2016/1388) — Testo vigente | Portale Normativo