Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

In vigore dal 16 ago 2016
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 33 bis: «Articolo 33 bis Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 1.   I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo. 2.   Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento.»; 2) l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»
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