Art. 1
In vigore dal 11 ago 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle seguenti aliquote, che sono pari ai margini di dumping definitivi constatati:
Società
Electrosteel Castings Ltd
4,1 %
Jindal Saw Limited
19 %
Tutte le altre società
19 %»
2)
sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
«Articolo 1 bis
I tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») rientrano nei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.
Articolo 1 ter
L'importo dei dazi corrisposti o contabilizzati in conformità all' che supera gli importi stabiliti conformemente all' è rimborsato o sgravato.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile entro un termine stabilito all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*1) e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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