Art. 1

In vigore dal 9 ago 2016
1.   Le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030) originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L'obbligo di registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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