Art. 1

In vigore dal 4 ago 2016
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016).»; 2) all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»; 3) all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.   Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti un trasferimento di fondi per importi:»; 4) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «g) modificare l'allegato I octies in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»; 5) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato I octies.
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