Art. 1
In vigore dal 4 ago 2016
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016).»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), le parole «allegati I, I bis e I ter» sono sostituite dalle parole «allegati I, I bis, I ter e I octies»;
3)
all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti un trasferimento di fondi per importi:»;
4)
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
modificare l'allegato I octies in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;
5)
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato I octies.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2016:1333:oj#art-1