Art. 1
In vigore dal 1 ago 2016
Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente:
«Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 27 giugno 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri:
—
devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali,
—
devono prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall'uso nelle aree specifiche di cui all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE,
—
devono prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1313:oj#art-1