Art. 1

Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali

In vigore dal 29 lug 2016
Il regolamento (UE) n. 92/2010 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio”, lo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (*1) (il “codice doganale dell'Unione”), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*2); b) “sdoganamento centralizzato automatizzato”, lo sdoganamento centralizzato che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dai rispettivi sistemi elettronici transnazionali per lo sdoganamento centralizzato all'importazione o all'esportazione, come specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 280 del codice doganale dell'Unione (*3). 2.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni in dogana: a) depositate presso di esse; o b) per le quali la dichiarazione complementare è messa a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*4). Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni. L'obbligo di fornire registrazioni delle dichiarazioni in dogana all'autorità statistica nazionale non si applica alle dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato automatizzato, che devono essere fornite ad un altro Stato membro a norma del paragrafo 3. Il primo comma lascia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 3.   A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, ossia non appena lo Stato membro interessato attua lo sdoganamento centralizzato automatizzato, si applicano le disposizioni di seguito descritte. Quando una dichiarazione in dogana riguarda lo sdoganamento centralizzato automatizzato, l'autorità doganale alla quale è presentata tale dichiarazione in dogana si assicura che le copie dei dati contenuti nella suddetta dichiarazione siano trasmesse entro gli stessi termini di cui al paragrafo 2, primo comma, all'autorità doganale dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. L'obbligo di trasmettere i dati si riferisce anche ad una dichiarazione in dogana per la quale la dichiarazione complementare è messa a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La trasmissione è considerata assicurata e i termini sono rispettati quando la trasmissione fra gli Stati membri avviene secondo le modalità di cui agli articoli 231 e 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'autorità doganale destinataria inoltra senza indugi i dati alla propria autorità statistica nazionale. Ciò lascia tuttavia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. 4.   Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono. (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)." (*3)  La più recente è la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)." (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)." (*5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" 2) la lettera a) dell', paragrafo 1, è sostituita dalla seguente: «a) delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni fornite dalle autorità doganali conformemente agli obblighi di cui all';» 3) l', paragrafo 2, è così modificato: i) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) il codice delle merci; se le statistiche sono compilate utilizzando la fonte di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009 e se le autorità statistiche nazionali constatano che tale fonte di dati è interessata dall'accordo delle autorità doganali di cui all'articolo 177 del codice doganale dell'Unione, le autorità statistiche nazionali prevedono la possibilità di identificare nelle statistiche da esse compilate i dati la cui pertinenza o qualità sono influenzate da tale accordo;» ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. Tuttavia le autorità statistiche nazionali sono unicamente tenute ad elaborare tali informazioni allorché le importazioni o le esportazioni si riferiscono a dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato durante il periodo transitorio; lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana. Tuttavia le autorità statistiche nazionali sono unicamente tenute ad elaborare tali informazioni allorché le importazioni o le esportazioni si riferiscono a dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato automatizzato;» iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) all'importazione, lo Stato membro di destinazione. Per le registrazioni all'importazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di destinazione, gli Stati membri utilizzano qualunque altra informazione della dichiarazione in dogana da essi ritenuta pertinente ai fini della compilazione delle statistiche del commercio estero da parte dello Stato membro di destinazione. Qualora le autorità statistiche nazionali non siano in grado di ottenere informazioni dirette o indirette che consentano tale compilazione, esse indicano il codice di geonomenclatura “QV” se ritengono che lo Stato membro di destinazione sia diverso dallo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale;» iv) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Per le registrazioni all'esportazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di effettiva esportazione, le autorità statistiche nazionali si avvalgono di qualunque altra informazione della dichiarazione in dogana da essi ritenuta pertinente ai fini della compilazione delle statistiche del commercio estero da parte dello Stato membro di effettiva esportazione. Qualora le autorità statistiche nazionali non siano in grado di ottenere informazioni dirette o indirette che consentano tale compilazione, esse indicano il codice di geonomenclatura “QV” se ritengono che lo Stato membro di effettiva esportazione sia diverso dallo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale;» v) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) all'importazione, il paese di provenienza/spedizione;». 4) all', paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni mancanti, trasmesse in ritardo o non complete.»; 5) all', paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica, gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009.»
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