Art. 9
Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile dell'esecuzione di un'operazione
In vigore dal 28 lug 2016
Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile dell'esecuzione di un'operazione
1. Se una persona o un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che esegue un'operazione determina a quale sede di negoziazione, internalizzatore sistematico o piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione accedere, a quali imprese trasmettere ordini o qualsivoglia condizione relativa all'esecuzione di un ordine, tale persona o algoritmo informatico sono identificati nel campo 59 della tabella 2 dell'allegato I.
2. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile una persona all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per detta persona nella segnalazione dell'operazione conformemente all'.
3. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico conformemente all', paragrafo 3.
4. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più di una persona o di un algoritmo, l'impresa di investimento determina quale persona o algoritmo informatico ha la responsabilità primaria dell'esecuzione dell'operazione. La persona o l'algoritmo informatico che assume la responsabilità primaria dell'esecuzione sono determinati sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento.
Storico versioni
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